E' costituita per volontà della defunta Signora Ursini Anna ved. Sardoč, in memoria del Dott. Dorče
Sardoč, una fondazione denominata "Fondazione - Fundacija Dorče Sardoč O.T.S.".
La Fondazione è Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 (Codice del Terzo Settore o CTS).
La Fondazione ha sede in Gorizia.
ARTICOLO 2 = OGGETTO E SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
nel campo dell'istruzione con particolare riferimento alla promozione del diritto allo studio. In
particolare la Fondazione persegue lo scopo di aiutare nello studio i giovani bisognosi e meritevoli,
appartenenti alla comunità degli Sloveni in Italia e frequentanti le scuole slovene in Italia o le
Università, e particolarmente gli studenti di scienze mediche.
Essa persegue tale scopo mediante l'erogazione, quale attività di interesse generale in via esclusiva
o principale, [art. 5 lettere g) e h) del D.Lgs. 117/2017] di borse di studio ai predetti studenti
bisognosi e meritevoli, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 3 = ATTIVITA’ DIVERSE
In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al
precedente articolo. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti
dall'art. 6, comma 1, CTS.
ARTICOLO 4 = PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal denaro indicato nell'Atto di costituzione della
Fondazione. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati,
erogazioni, contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo di quanti abbiano desiderio ed amore al
potenziamento della benefica istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio
di Amministrazione provvederà all'investimento del
denaro della Fondazione e di quello che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e
redditizio.
ARTICOLO 5 = ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• il Segretario;
• Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti (qualora la Revisione legale sia obbligatoria
per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).
ARTICOLO 6 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone appartenenti
alla comunità slovena in Italia. I componenti saranno designati - uno per ciascuno - dai sindaci dei
comuni di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Doberdò del Lago - Doberdob e Savogna d'Isonzo –
Sovodnje ob Soči, e nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e
può essere confermato.
Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di
aprile il conto consuntivo dell'anno precedente; b) di provvedere su tutti gli affari riguardanti la Fondazione; c) di provvedere alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio agli studenti più bisognosi e
più meritevoli, nella misura e secondo i criteri di valutazione e modalità che saranno dallo stesso
Consiglio stabiliti annualmente.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della
Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare il regolamento del concorso per l'assegnazione
delle borse di studio.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta
da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno
otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del
giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei
membri che lo compone.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine
cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a
determinarne i compiti.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività
svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.
ARTICOLO 7 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle
rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al
Consiglio;
- cura, dal punto di vista contabile, la predisposizione della bozza di bilancio preventivo e
consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più
anziano di età.
ARTICOLO 8 = SEGRETARIO
Il Segretario: a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione,
fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo (la funzione di verbalizzazione è affidata a un
notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne richieda la presenza); b) cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione; c) svolge i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 9 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il controllo della gestione finanziaria della Fondazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori
composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre supplenti. I membri
effettivi ed i membri supplenti saranno designati, due per ciascuno (ossia un membro effettivo ed
uno supplente), dai Sindaci pro tempore dei Comuni di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Doberdò
del Lago - Doberdob e Savogna d'Isonzo – Sovodnje ob Soči, e nominati dal Consiglio di
Amministrazione.
Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397
c.c..
Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà nominato dai componenti effettivi dello stesso Collegio,
nel loro seno, a maggioranza di voti.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo
stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
Il Collegio dei Revisori partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla legge, ove composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito
registro, il Collegio dei Revisori provvede anche alla revisione legale dei conti. In tali casi il
Collegio, in aggiunta alle funzioni spettantigli quale Organo di Controllo, esercita i poteri e le
funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti.
I componenti del Collegio dei Revisori non percepiranno alcun compenso per l'opera svolta, salvo il
rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
ARTICOLO 10 = BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno)
dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il mese di dicembre per approvare il
bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile per approvare il bilancio
consuntivo dell'anno precedente.
ARTICOLO 11 = SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla legge.
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene: a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori.
Tutti i Libri della Fondazione sono tenuti nel rispetto della Legge, ed in particolare di quanto
disposto dall'art. 15 del CTS.
Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale
è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Libri possono essere esaminati, su richiesta, dai componenti degli organi della Fondazione,
senza possibilità di estrarne copie.
ARTICOLO 12 = AVANZI DI GESTIONE
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 13 = SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, della Fondazione il patrimonio sarà
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente per legge, e fatta salva ogni diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore della comunità slovena in Italia,
secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 14 = LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle
disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, del Codice Civile.
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