ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE E SEDE


E' costituita per volontà della defunta Signora Ursini Anna ved. Sardoč, in memoria del Dott. Dorče Sardoč, una fondazione denominata "Fondazione - Fundacija Dorče Sardoč O.T.S.". La Fondazione è Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS). La Fondazione ha sede in Gorizia.

ARTICOLO 2 = OGGETTO E SCOPO


La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel campo dell'istruzione con particolare riferimento alla promozione del diritto allo studio. In particolare la Fondazione persegue lo scopo di aiutare nello studio i giovani bisognosi e meritevoli, appartenenti alla comunità degli Sloveni in Italia e frequentanti le scuole slovene in Italia o le Università, e particolarmente gli studenti di scienze mediche.
Essa persegue tale scopo mediante l'erogazione, quale attività di interesse generale in via esclusiva o principale, [art. 5 lettere g) e h) del D.Lgs. 117/2017] di borse di studio ai predetti studenti bisognosi e meritevoli, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 = ATTIVITA’ DIVERSE


In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 4 = PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE


Il patrimonio della Fondazione è costituito dal denaro indicato nell'Atto di costituzione della Fondazione. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione e di quello che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ARTICOLO 5 = ORGANI DELLA FONDAZIONE


Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• il Segretario;
• Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti (qualora la Revisione legale sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

ARTICOLO 6 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone appartenenti alla comunità slovena in Italia. I componenti saranno designati - uno per ciascuno - dai sindaci dei comuni di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Doberdò del Lago - Doberdob e Savogna d'Isonzo – Sovodnje ob Soči, e nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere confermato.
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
b) di provvedere su tutti gli affari riguardanti la Fondazione;
c) di provvedere alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio agli studenti più bisognosi e più meritevoli, nella misura e secondo i criteri di valutazione e modalità che saranno dallo stesso Consiglio stabiliti annualmente.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare il regolamento del concorso per l'assegnazione delle borse di studio.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

ARTICOLO 7 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
- cura, dal punto di vista contabile, la predisposizione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

ARTICOLO 8 = SEGRETARIO


Il Segretario:
a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo (la funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne richieda la presenza);
b) cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione;
c) svolge i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI


Il controllo della gestione finanziaria della Fondazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre supplenti. I membri effettivi ed i membri supplenti saranno designati, due per ciascuno (ossia un membro effettivo ed uno supplente), dai Sindaci pro tempore dei Comuni di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Doberdò del Lago - Doberdob e Savogna d'Isonzo – Sovodnje ob Soči, e nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c..
Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà nominato dai componenti effettivi dello stesso Collegio, nel loro seno, a maggioranza di voti.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
Il Collegio dei Revisori partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla legge, ove composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Collegio dei Revisori provvede anche alla revisione legale dei conti. In tali casi il Collegio, in aggiunta alle funzioni spettantigli quale Organo di Controllo, esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti.
I componenti del Collegio dei Revisori non percepiranno alcun compenso per l'opera svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 10 = BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO


L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il mese di dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ARTICOLO 11 = SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELLA FONDAZIONE


La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla legge.
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene:
a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori.
Tutti i Libri della Fondazione sono tenuti nel rispetto della Legge, ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15 del CTS.
Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Libri possono essere esaminati, su richiesta, dai componenti degli organi della Fondazione, senza possibilità di estrarne copie.

ARTICOLO 12 = AVANZI DI GESTIONE


Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 = SCIOGLIMENTO


In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, della Fondazione il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente per legge, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore della comunità slovena in Italia, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 = LEGGE APPLICABILE


Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, del Codice Civile.

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