1. COSTITUZIONE


È costituita per volontà della defunta Signora Ursini Anna ved. Sardoč, in memoria del Dott. Dorče Sardoč, la Fondazione denominata “Fondazione – Sklad Dorče Sardoč, organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in breve denominabile anche come “Fondazione – Sklad Dorče Sardoč – ONLUS”.

2. SEDE E CODICE FISCALE


La Fondazione ha sede in Gorizia, Via Diaz n. 11. Alla Fondazione è stato attribuito il codice fiscale n° 91013840318.

3. OGGETTO E SCOPO


La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'istruzione con lo scopo di aiutare nello studio i giovani bisognosi e meritevoli, appartenenti alla comunità degli Sloveni in Italia e frequentanti le scuole slovene in Italia o le Università, e particolarmente gli studenti di scienze mediche. La Fondazione, pertanto, erogherà borse di studio ai predetti studenti bisognosi e meritevoli nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE


Il patrimonio della Fondazione è costituito dal denaro indicato nell'Atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale capitale potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione e di quello che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

5. ORGANI DELLA FONDAZIONE


Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
il Collegio dei Revisori dei Conti

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone appartenenti alla comunità slovena in Italia e nominate – uno per ciascuno – dai sindaci dei Comuni di Duino Aurisina, Doberdò del Lago e Savogna d'Isonzo. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere confermato.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente;
b) di provvedere su tutti gli affari riguardanti la Fondazione;
c) di provvedere all' assegnazione ed erogazione delle borse di studio agli studenti più bisognosi e più meritevoli, nella misura e secondo i criteri di valutazione e modalità che saranno dallo stesso Consiglio stabilite attualmente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare il regolamento del concorso per l'assegnazione delle borse di studio.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

8. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Il controllo della gestione finanziaria della Fondazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre supplenti. I membri effettivi ed i membri supplenti saranno nominati, due per ciascuno, dai Sindaci pro tempore dei Comuni di Duino Aurisina, Doberdò del Lago e Savogna d'Isonzo. Il Presidente del Collegio di Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli stessi non percepiranno alcun compenso per l'opera svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

9. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO


L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il mese di dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

10. AVANZI DI GESTIONE


Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale della minoranza slovena in Italia (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11. SCIOGLIMENTO


In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) della comunità slovena in Italia o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12. LEGGE APPLICABILE


Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, del Codice civile.

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